Appropriazione indebita da parte dell’amministratore di condominio, ovvero sottrazione non autorizzata del denaro posseduto dal mandatario.
Tra i reati che sovente le cronache giudiziarie condominiali riportano, quella dell’appropriazione indebita dell’amministratore è ricorrente.
Il reato in esame, come ha specificato la Cassazione penale con la sentenza n. 37300 resa mediante deposito in cancelleria il 6 settembre 2019, non si configura solamente quando, come si dice comunemente, l’amministratore scappa con la cassa.
L’appropriazione indebita da parte dell’amministratore di condominio può configurarsi anche quando il professionista utilizza di soldi riferibili ad un condominio in favore di altro condominio.
Il disvalore del comportamento, forse, non è da tutti percepito come grave e penalmente sanzionabile, ma così è. I giudici di piazza Cavour, con delle argomentazioni chiare e convincenti, spiegano il perché.
Prima di valutare il principio espresso è utile capire come si è arrivati alla sentenza di Cassazione, nonché gli aspetti principali afferente al reato di appropriazione indebita ed agli aspetti rilevanti guardando all’amministratore di condominio.
Il fatto: un amministratore di condominio veniva nell’ordine indagato, imputato e poi condannato, tanto in primo, quanto in secondo grado, per il reato di appropriazione indebita.
La sentenza d’appello veniva quindi impugnata con ricordo in Cassazione dall’imputato. Egli contestava la sua correttezza ed in particolare proprio la sussistenza del reato di appropriazione indebita che gli era stato contestato e del quale veniva considerato colpevole.
Perché riteneva ingiusta la condanna?
Tra le altre cose, diceva l’amministratore per il tramite del proprio legale, se è vero che aveva distratto dei fondi di alcuni condominii, egli l’aveva fatto esclusivamente per far fronte a spese di altri condominii sempre da lui gestiti, senza siano stati dimostrati né un vantaggio personale né fraudolente intese con i terzi destinatari dei singoli atti di disposizione, così non macchiandosi del delitto di appropriazione indebita descritto dall’art. 646 cod. pen.
=> Appropriazione indebita amministratore di condominio.
La Cassazione, lo vedremo alla fine, non s’è trovata d’accordo con questa conclusione.
Reato di appropriazione indebita e profili d’interesse dell’amministratore
Com’è descritto dal codice penale, e nello specifico dall’art. 646, il delitto di appropriazione indebita?
La norma specifica che commette il reato in esame «chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso»
Chiunque, dunque un reato comune. Se fosse stato un reato proprio non si sarebbe utilizzato il termine chiunque, ma ad esempio, il pubblico ufficiale, ecc.
Chiaramente ci sono dei dettagli non secondari. Non proprio chiunque , com’è ad esempio per il furto (vedo una cosa altrui e me ne approprio), ma chiunque abbia il possesso di una cosa altrui.
È il caso dell’amministratore di condominio, che in ragione del mandato conferitogli possiede varie cose dei condòmini. I registri, i verbali ed il denaro.
Il caso sicuramente più noto di appropriazione indebita è quello del denaro, ma può accadere che si configuri il reato anche per la mancata restituzione di documenti, ecc.
Per dirsi punibile, il reato dev’essere compiuto con l’intenzione di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto. Ingiusto, ossia non dovuto, contro legge.
Reato di appropriazione indebita e fondi condominiali
Appropriazione indebita è quello del denaro condominiale , o meglio delle somme versate dai condòmini: le pagine di cronaca ci raccontano di casi del genere.
Alle volte, come nel caso risolto dalla sentenza n. 37300 , l’amministratore non trae alcun profitto personale nell’appropriarsi delle cose altrui, anzi, come si diceva poc’anzi, non valuta nemmeno quella condotta come appropriativa. Usa dei soldi del condominio X per saldare dei debiti del condominio Y e poi, magari viceversa.
Prima dell’obbligo di utilizzazione del conto corrente condominiale era molto più facile; oggi meno.
=> Appropriazione indebita per l’amministratore che compensa i conti tra i diversi condomini
Certo è che tale utilizzazione dev’essere provata affinché si possa arrivare ad una condanna.
Reato di appropriazione indebita e utilizzo per fini non personali, il reato c’è comunque
Arrivare ad una condanna , è questo quello che può essere l’esito. Anche se l’amministratore non ha tratto alcun profitto personale?
Sì, nonostante la suggestiva ricostruzione dell’imputato nel caso risolto dalla sentenza in esame, per la configurazione del reato di cui all’art. 616 c.p. (appropriazione indebita), non è necessario che l’amministratore di appropri delle cose per se stesso.
Motivo? Come si legge in sentenza non è da potersi considerare legittimo il “travaso di fondi” da un condominio ad un altro poiché tale condotta si appalesa sicuramente illegittima ai sensi dell’art. 646 c.p. in quanto il dolo di appropriazione indebita (dolo specifico è utile ricordarlo) è integrato anche dal fine di procurare ad altri un ingiusto profitto.
Uso soldi di X in favore di Y per pagare debiti di Y in scadenza o già scaduti. Se questa fattispecie venisse dimostrata in sede penale, la condanna dell’amministratore di condominio sarebbe naturale conseguenza. Come nel caso risolto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 37300/2019.
Scarica Sent. Penale Sez. 2 Num. 37300 del 28/06/2019
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